Bonus baby-sitting emergenza COVID-19

29/05/2020  - 361 letture     Servizi sociali

Per l’anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per la cura dei figli di età non superiore a 12 anni, fruibile per un periodo, continuativo o frazionato, della durata massima di 15 giorni.

In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

A chi è rivolto

Il bonus per servizi di baby-sitting è rivolto ai genitori (alternativamente fra loro) appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18/2020, dal 5 marzo 2020 il bonus per l’assistenza dei figli minori di 12 anni spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

In via ulteriore, il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come funziona

Decorrenza e durata

Le misure trovano applicazione limitatamente all’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020.

Quanto spetta

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 600 euro, da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

In presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 600 euro per il nucleo familiare.

Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, CIGS, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti gli altri casi il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.

Il bonus viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia. I beneficiari del bonus devono registrarsi sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle Prestazioni Occasionali > Libretto Famiglia, rispettivamente:

  • come utilizzatori di Libretto Famiglia;
  • come prestatori di servizi di baby-sitting.

Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la cosiddetta “appropriazione” del bonus tramite il Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e rendicontate nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

Nel caso di lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, il bonus è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per nucleo familiare e viene sempre erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia.

Per i benefici di cui all’articolo 23 del decreto-legge 18/2020 è previsto uno stanziamento complessivo, per il 2020, pari a 1.261,1 milioni di euro, destinati al congedo specifico e al bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori del settore privato, iscritti alla Gestione Separata e autonomi. Per i lavoratori pubblici dei settori considerati dalla norma, il bonus per servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite complessivo di 30 milioni di euro. Le domande di bonus saranno accolte, sussistendone i requisiti di legge, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

Al raggiungimento del volume di domande che comporta l’esaurimento dello stanziamento indicato, le successive istanze che pervengono all’INPS saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che residuino somme disponibili.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44.

Domanda

La domanda può essere presentata online attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

 Accedi al servizio.

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