Rinnovo esenzioni ticket da reddito: alcuni codici sono da rinnovare entro il 30 settembre

10/09/2019  - 434 letture     Territorio

L’ATS della Val Padana ricorda a tutti gli utenti che hanno un’esenzione da reddito E02 – E12 – E13 – E30 – E40, queste vanno rinnovate entro il 30 settembre, oppure recarsi dal proprio medico per la prescrizione. Le istruzioni per procedere al rinnovo sono riportate qui sotto.

Esenzioni per il reddito: cosa cambia?

Quest'anno le esenzioni dal ticket sanitario E02 ed E12 (disoccupazione) - E13 (lavoratori in mobilità/cassa integrazione/contratto di solidarietà) e le esenzioni dal ticket farmaceutico E30 (patologia cronica) - E40 (malattia rara) scadono il 30 settembre 2019.

A partire dal 2019, inoltre, le esenzioni con codice E14 (ticket farmaceutico) ed E15 (super ticket) saranno certificate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze — MEF (come già avviene per le esenzioni nazionali con codice E01, E03, E04 e per l'esenzione regionale E05, che vengono rinnovate automaticamente ogni anno, se permangono le condizioni di diritto).

Cosa fare se avete già un'esenzione

Se avete un'esenzione E02, E12, E13, E30 o E40, ricordate di rinnovarla, se ancora non l'avete fatto, presentando una nuova autocertificazione entro il 30 settembre 2019.

Se avete un'esenzione E01, E03, E04, E05, E14 ed E15 non dovrete fare nulla. il rinnovo è automatico. Solo coloro che effettuano una dichiarazione dei redditi che non individua il nucleo familiare fiscale dovranno presentare una nuova autocertificazione entro il 30 settembre 2019.

Dove chiedere il rinnovo

  • Presso gli sportelli di scelta/revoca della ASST di competenza.
  • Presso qualunque farmacia.
  • Online, autenticandosi sul sito Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), nella sezione specifica delle Esenzioni

Per informazioni

Per maggiori informazionio chiedere al proprio medico di famiglia, al farmacista di fiducia, oppure visitare la sezione "Ticket e esenzioni" nel sito della Regione Lombardia.

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